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C.E.S.N.A.CO.M. - Regulation
LEGAL ADVICE ON NEGOTIATION, MEDIATION AND ARBITRATION PROCEDURES
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REGOLAMENTO della Procedura di conciliazione e della nomina dei conciliatori del C.E.S.N.A.CO.M. (Centro Europeo per lo Studio della Negoziazione Applicata e della Conciliazione Mediata)

Indice

        Preambolo
        Scopo

  1. Ambito di applicazione 
  2. Iniziativa
  3. Nomina del conciliatore
  4. Oralità della riunione
  5. Presenza personale delle parti
  6. Compiti del conciliatore
  7. Assistenza della associazione
  8. Riunioni comuni ed incontri separati
  9. Divieto di verbalizzare
  10. Riservatezza
  11. Obbligo di cooperazione per reciproco vantaggio
  12. Redazione dell’accordo per iscritto
  13. Fine della conciliazione
  14. Rapporti con le procedure contenziose
  15. Costi e spese
  16. Garanzie
  17. Preclusioni per il conciliatore e per le parti
  18. Modulario
Preambolo

Nella redazione del presente regolamento sono stati evitati termini processuali o arbitrali al fine di evidenziare la natura di negoziazione assistita della conciliazione offerta da questa associazione.


Scopo

Gli scopi perseguiti da questo regolamento sono:
  1. Fare riferimento al modello Uncitral poiché l’associazione si propone di condividere la politica delle NAZIONI UNITE in materia di conciliazione;
  2. Far conoscere preventivamente le regole comportamentali cui si devono attenere l’associazione, i suoi conciliatori, le parti ed i loro eventuali consulenti;
  3. Separare la procedura negoziale della mediazione o della conciliazione da quelle contenziose quali il processo statale o l’arbitrato privato;
  4. Creare un sistema equo di distribuzione degli incarichi di conciliatore;
  5. Facilitare la spontaneità delle parti ed evitare il riutilizzo improprio di quanto emerso durante la riunione di conciliazione;
  6. Rafforzare il ruolo del conciliatore terzo imparziale nel creare la soluzione creativa a disposizione delle parti;
  7. Giustificare l’esecuzione spontanea dell’accordo finale in quanto vantaggiosa per tutte le parti e in quanto eventualmente assistita da garanzia.

Articolo 1.    AMBITO DI APPLICAZIONE.
Possono essere oggetto della presente procedura di conciliazione controversie o conflitti di qualsiasi natura la cui conciliazione non violi norme di ordine pubblico o di buon costume.
Sono previste tre procedure a scelta delle parti:
  • Semplificata per le controversie di modico valore ed assistita da aspiranti conciliatori della associazione il cui costo si limita alla tassa di ingresso.
  • Ordinaria per tutti i conflitti commerciali e sociali ivi comprese le situazioni di stallo decisionale.
  • Collegiale per le controversie in cui le parti siano già assistite da un proprio legale di fiducia che le parti desiderano confermare quale membro del collegio di conciliazione con mandato a transigere mentre il terzo in qualità di presidente viene nominato dalla associazione. Ovviamente tutti e tre i conciliatori devono operare in modo cooperativo per facilitare la creazione dell’accordo soddisfacente per le parti le quali devono ratificare l’accordo per la sua efficacia definitiva. A richiesta del presidente o della parte, questa può essere ascoltata nell’incontro separato anche singolarmente dal solo presidente.
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Articolo 2.    INIZIATIVE.
La parte interessata deve presentare una richiesta scritta allo studio Tonucci ed alla associazione dove vanno indicati i nomi delle parti, l’esposizione dei fatti, le ragioni del contendere, il loro valore nonché la esplicita volontà di perseguire un accordo bonario attraverso l’intervento del conciliatore di cui indica il nome ricompresso nella lista dei conciliatore della associazione oppure ne chiede una rosa ristretta tra i più adatti al caso in esame oppure ne chiede la designazione a cura della associazione.
Non sono ammesse richieste di condanna che è incompatibile con lo spirito di ricercare l’accordo.
L’associazione convoca subito l’altra parte fissando il termine di una settimana per confermare la sua accettazione depositando i documenti di contenuto uguale a quelli del richiedente.
L’associazione deve consegnare alle parti preliminarmente alla riunione il presente regolamento, il tariffario ed il codice etico.
Per casi di particolare rilevanza sociale l’iniziativa potrà essere presa anche dalla stessa associazione che si propone come strumento conciliativo a tutte le parti.
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Articolo 3.    NOMINA DEL CONCILIATORE.
Una volta ricevuti i documenti della parte convocata e l’accettazione del conciliatore, l’associazione fissa il giorno e conferma o nomina il conciliatore dandone comunicazione alle parti che anticipatamente a tale data dovranno aver versato il deposito alla associazione e confermato la loro disponibilità per la data di convocazione.
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Articolo 4.    ORALITA' DELLA RIUNIONE.
La forma scritta è richiesta solo per:
  • la domanda e documentazione del richiedente;
  • l’adesione e la documentazione della parte convocata;
  • l’accordo finale o la dichiarazione del conciliatore sulla impossibilità di raggiungere l’accordo.
La negoziazione durante le riunioni comuni o gli incontri separati deve essere invece solo orale: ciascuna parte può prendere appunti per sé stessa ma non può chiedere la firma della parte interlocutrice come se si trattasse di un verbale comune né registrare la riunione.
Il conciliatore può chiedere l’esibizione di ulteriore documentazione scritta senza che ciò assurga a formalità di rito sulle prove.
Non sono ammessi commenti irriguardosi, perdita di controllo ed anche la enfatizzazione della propria posizione.
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Articolo 5.    PRESENZA PERSONALE DELLE PARTI.
Per la naturale efficacia degli incontri singoli è auspicata la presenza personale delle parti.
L' eventuale rappresentante, dotato di idonei poteri, dovrà avere una buona conoscenza della situazione reale della parte da lui assistita affinché l'accordo finale sia realmente vantaggioso per la parte.
Di regola il rappresentante dovrà comunque informare prima della firma, almeno telefonicamente, la parte sui contenuti dell'accordo ipotizzato.
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Articolo 6.    COMPITI DEL CONCILIATORE.
Il conciliatore (o il presidente imparziale in caso di procedura collegiale) non ha alcun potere decisionale che rimane riservato alle parti.
Il suo compito è quello di capire, soprattutto negli incontri singoli, i problemi di fondo ed i bisogni reali di tutte le parti e di ipotizzare la zona del possibile accordo finale facilitando nelle riunioni comuni la negoziazione tra le parti.
L’associazione considera normale che egli arrivi ad indicare anche soluzioni creative al di fuori delle previsioni originarie delle parti ed è per tale ragione che non sono ammesse richieste di condanna negli atti introduttivi.
Infine egli è tenuto anche ad accompagnare e verificare la puntuale esecuzione dell'accordo di cui le parti devono dare puntuale informazione; egli può anche provocare, in caso di difficoltà esecutive, la rinegoziazione delle parti.
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Articolo 7.    ASSISTENZA DATA DALLA ASSOCIAZIONE.
L'associazione offre soltanto l' assistenza organizzativo-logistica ed amministrativa delle procedura attuata di norma presso lo studio Tonucci garantendo il livello professionale del conciliatore e la omogeneità della procedura applicata che rimane gestita direttamente dal conciliatore.
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Articolo 8.    RIUNIONI COMUNI ED INCONTRI.
Le fasi standard della procedura sono sei:
  1. dichiarazioni introduttive del conciliatore;
  2. posizioni delle parti;
  3. chiarimento e dibattito;
  4. incontri riservati con ciascuna parte;
  5. rinegoziazione delle posizioni originali ed individuazione della zona di possibile accordo;
  6. impostazione e redazione (o schema) dell'accordo finale. Firma delle parti.
Le riunioni comuni o gli incontri separati, durante la giornata o le giornate di negoziazione, possono alternarsi nel modo più vario secondo opportunità, comunque senza soluzione di continuità ed in modo ragionevolmente rapido.
Poiché nella conciliazione non esiste un vero contraddittorio il conciliatore trova, negli incontri separati e riservati con ciascuna parte, il mezzo per comprenderne i veri bisogni.
A tal fine, anche nella procedura collegiale, gli incontri singoli sono tenuti solo dal conciliatore presidente imparziale.
Comunque non sono ammessi atteggiamenti dilatori, distorsioni di principi del diritto o indagini irrilevanti ai fini della conciliazione che riguardino la persona della controparte o attività comunque alla stessa riconducibili.
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Articolo 9.    DIVIETO DI VERBALIZZARE LE DICHIARAZIONI DELLE PARTI E DEL CONCILIATORE.
Al fine di impedire la creazione di una prova scritta riutilizzabile in sede contenziosa (processo civile o arbitrato) non è consentito verbalizzare né registrare le dichiarazioni delle parti e del conciliatore.
Le parti possono solo prendere appunti per uso personale.
La responsabilità precontrattuale, di norma, non trova applicazione se non nel caso di originaria assenza della intenzione di conciliare: di conseguenza le parti sono libere di abbandonare la riunione senza obbligo di motivazione quando non vi abbiano più interesse.
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Articolo 10.    RISERVATEZZA.
Il conciliatore e le parti sono tenute alla massima segretezza su tutto quanto appreso e dichiarato durante la conciliazione, sulla conciliazione stessa e sui contenuti dell ' accordo finale.
Le dichiarazioni, in particolare, si ritengono effettuate in quanto sottoposte alla condizione del tentativo di conciliazione.
In particolare le parti si impegnano, anticipatamente e per iscritto, a non riutilizzare dette dichiarazioni in sede contenziosa come ammissione di colpa né a citare il conciliatore come testimone.
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Articolo 11.    OBBLIGO DI COOPERAZIONE.
Tutte le persone presenti hanno l' obbligo specifico di cooperare per la riuscita del tentativo di conciliazione ivi compreso lo sforzo di dar luogo a soluzioni creative.
In particolare le parti sono tenute a dire sempre la verità: qualora sorgessero problemi di ritrosia o pericoli di affermazioni pregiudizievoli, la parte potrà richiedere al conciliatore di avere con lui un incontro riservato.
Inoltre le parti sono tenute a non omettere circostanze rilevanti, a non tenere comportamenti - come già detto - offensivi o denigratori, a non enfatizzare la propria posizione e a non richiedere alcuna forma di condanna preclusiva alla soluzione creativa.
Una conseguenza intrinseca della soluzione concordata è la volontà implicita di eseguire immediatamente e volontariamente l' accordo raggiunto.
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Articolo 12.    REDAZIONE DELL'ACCORDO SCRITTO.
In caso di esito favorevole, le parti sulla base dei suggerimenti del conciliatore redigono o fanno redigere almeno i contenuti essenziali dell' accordo consistenti nei loro rispettivi obblighi senza attribuire forme di responsabilità.
Le parti sono invitate anche a prevedere gli effetti della mancata esecuzione spontanea dell'accordo, ossia se riviva o meno la situazione originaria esistente prima della conciliazione ed eventualmente i modi attraverso i quali garantirsi al meglio la esecuzione.
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Articolo 13.    FINE DELLA CONCILIAZIONE.
La procedura di conciliazione ha naturalmente termine con la firma dell' accordo che ha, dal punto di vista giuridico, valore contrattuale vincolante e, di norma, valore non novativo rispetto agli originari impegni delle parti per cui si presume che rinasca la situazione originaria qualora lo accordo non fosse rispettato.
La procedura ha termine anticipatamente quando:
  • una parte non si presenti alla riunione come fissata;
  • ad opinione del conciliatore si appalesi la inutilità di proseguire in ulteriori tentativi, come ad es. in caso di mancato rispetto del presente regolamento;
  • una parte dichiari di non voler proseguire nel tentativo.
In caso di mancato accordo viene redatto un verbale scritto e firmato dal conciliatore che lo deposita presso l’associazione; in caso di accordo il documento viene firmato dalle parti e/o dai suoi rappresentanti nonché dal conciliatore.
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Articolo 14.    RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONTENZIOSE.
Qualora la conciliazione abbia inizio immediatamente prima o durante una procedura contenziosa ( arbitrato e processo civile) le parti si impegnano a sospendere gli atti della procedura contenziosa stessa.
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Articolo 15.    COSTI E SPESE.
Sono previste 2 forme di remunerazione più una terza eventuale:
  • deposito per gli aspetti amministrativi;
  • remunerazione del conciliatore e rimborso delle spese vive se proveniente da fuori Roma;
  • eventuale bonus in caso di successo della conciliazione, se previamente concordato tra le parti ed il conciliatore, a fronte di un conflitto di particolare complessità.
L'allegato tariffario deve consentire comunque alle parti di conoscere anticipatamente qualsiasi loro onere a riguardo.
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Articolo 16.    GARANZIE.
Per assicurare la certezza e la correttezza dell' esecuzione dell ' accordo finale possono applicarsi varie forme di garanzia ivi compreso il deposito fiduciario di una somma ritenuta adeguata.
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Articolo 17.    PRECLUSIONE PER IL CONCILIATORE E PER LE PARTI.
Il conciliatore non può agire nei successivi tre anni né aver agito negli ultimi tre anni come arbitro o avvocato tra le stesse parti per lo stesso oggetto salvo diverso accordo delle parti.
Le parti si impegnano a non citare il conciliatore come testimone, a rispettare la più totale segretezza sui contenuti e sulla esistenza della conciliazione e a non utilizzare in altra sede quanto emerso durante la procedura.
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Articolo 18.    MODULARIO.
Per favorire la speditezza della procedura di conciliazione attuata dalla associazione sono previsti vari gruppi di moduli prestampati relativi a ciascuna sua fase.
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