- Ambito
di applicazione
- Iniziativa
- Nomina
del conciliatore
- Oralità della
riunione
- Presenza
personale delle parti
- Compiti
del conciliatore
- Assistenza
della associazione
- Riunioni
comuni ed incontri separati
- Divieto
di verbalizzare
- Riservatezza
- Obbligo
di cooperazione per reciproco vantaggio
- Redazione
dell’accordo per iscritto
- Fine
della conciliazione
- Rapporti
con le procedure contenziose
- Costi
e spese
- Garanzie
- Preclusioni
per il conciliatore e per le parti
- Modulario
Nella redazione del presente regolamento sono stati evitati termini processuali
o arbitrali al fine di evidenziare la natura di negoziazione assistita
della conciliazione offerta da questa associazione.
Gli scopi perseguiti da questo regolamento sono:
-
Fare riferimento al modello
Uncitral poiché l’associazione
si propone di condividere la politica delle
NAZIONI UNITE in materia di conciliazione;
-
Far conoscere preventivamente
le regole comportamentali cui si devono attenere
l’associazione, i suoi conciliatori,
le parti ed i loro eventuali consulenti;
-
Separare la procedura negoziale
della mediazione o della conciliazione da
quelle contenziose quali il processo statale
o l’arbitrato privato;
-
Creare un sistema equo di
distribuzione degli incarichi di conciliatore;
-
Facilitare la spontaneità delle
parti ed evitare il riutilizzo improprio
di quanto emerso durante la riunione di conciliazione;
-
Rafforzare il ruolo del conciliatore
terzo imparziale nel creare la soluzione
creativa a disposizione delle parti;
-
Giustificare l’esecuzione
spontanea dell’accordo finale in quanto
vantaggiosa per tutte le parti e in quanto
eventualmente assistita da garanzia.
Articolo 1. AMBITO
DI APPLICAZIONE.
Possono essere oggetto della presente procedura di conciliazione controversie
o conflitti di qualsiasi natura la cui conciliazione non violi norme di
ordine pubblico o di buon costume.
Sono previste tre procedure a scelta delle parti:
- Semplificata per le controversie di modico
valore ed assistita da aspiranti conciliatori
della associazione il cui costo si limita alla
tassa di ingresso.
- Ordinaria per tutti i conflitti commerciali
e sociali ivi comprese le situazioni di stallo
decisionale.
- Collegiale per le controversie in cui le
parti siano già assistite da un proprio legale
di fiducia che le parti desiderano confermare
quale membro del collegio di conciliazione
con mandato a transigere mentre il terzo in
qualità di presidente viene nominato dalla
associazione. Ovviamente tutti e tre i conciliatori
devono operare in modo cooperativo per facilitare
la creazione dell’accordo soddisfacente per
le parti le quali devono ratificare l’accordo
per la sua efficacia definitiva. A richiesta
del presidente o della parte, questa può essere
ascoltata nell’incontro separato anche singolarmente
dal solo presidente.
Articolo 2. INIZIATIVE.
La parte interessata deve presentare una richiesta scritta allo studio Tonucci
ed alla associazione dove vanno indicati i nomi delle parti, l’esposizione
dei fatti, le ragioni del contendere, il loro valore nonché la esplicita
volontà di perseguire un accordo bonario attraverso l’intervento
del conciliatore di cui indica il nome ricompresso nella lista dei conciliatore
della associazione oppure ne chiede una rosa ristretta tra i più adatti
al caso in esame oppure ne chiede la designazione a cura della associazione.
Non sono ammesse richieste di condanna che è incompatibile con lo
spirito di ricercare l’accordo.
L’associazione convoca subito l’altra parte fissando il termine
di una settimana per confermare la sua accettazione depositando i documenti
di contenuto uguale a quelli del richiedente.
L’associazione deve consegnare alle parti preliminarmente alla riunione
il presente regolamento, il tariffario ed il codice etico.
Per casi di particolare rilevanza sociale l’iniziativa potrà essere
presa anche dalla stessa associazione che si propone come strumento conciliativo
a tutte le parti.
Articolo 3. NOMINA
DEL CONCILIATORE.
Una volta ricevuti i documenti della parte convocata e l’accettazione
del conciliatore, l’associazione fissa il giorno e conferma o nomina
il conciliatore dandone comunicazione alle parti che anticipatamente a tale
data dovranno aver versato il deposito alla associazione e confermato la
loro disponibilità per la data di convocazione.
Articolo 4. ORALITA'
DELLA RIUNIONE.
La forma scritta è richiesta solo per:
- la domanda e documentazione del richiedente;
- l’adesione e la documentazione della parte convocata;
- l’accordo finale o la dichiarazione del conciliatore sulla impossibilità di
raggiungere l’accordo.
La negoziazione durante le riunioni comuni o gli incontri separati deve essere
invece solo orale: ciascuna parte può prendere appunti per sé stessa
ma non può chiedere la firma della parte interlocutrice come se si
trattasse di un verbale comune né registrare la riunione.
Il conciliatore può chiedere l’esibizione di ulteriore documentazione
scritta senza che ciò assurga a formalità di rito sulle prove.
Non sono ammessi commenti irriguardosi, perdita di controllo ed anche la
enfatizzazione della propria posizione.
Articolo 5. PRESENZA
PERSONALE DELLE PARTI.
Per la naturale efficacia degli incontri singoli è auspicata la presenza
personale delle parti.
L' eventuale rappresentante, dotato di idonei poteri, dovrà avere
una buona conoscenza della situazione reale della parte da lui assistita
affinché l'accordo finale sia realmente vantaggioso per la parte.
Di regola il rappresentante dovrà comunque informare prima della firma,
almeno telefonicamente, la parte sui contenuti dell'accordo ipotizzato.
Articolo 6. COMPITI
DEL CONCILIATORE.
Il conciliatore (o il presidente imparziale in caso di procedura collegiale)
non ha alcun potere decisionale che rimane riservato alle parti.
Il suo compito è quello di capire, soprattutto negli incontri singoli,
i problemi di fondo ed i bisogni reali di tutte le parti e di ipotizzare
la zona del possibile accordo finale facilitando nelle riunioni comuni la
negoziazione tra le parti.
L’associazione considera normale che egli arrivi ad indicare anche
soluzioni creative al di fuori delle previsioni originarie delle parti ed è per
tale ragione che non sono ammesse richieste di condanna negli atti introduttivi.
Infine egli è tenuto anche ad accompagnare e verificare la puntuale
esecuzione dell'accordo di cui le parti devono dare puntuale informazione;
egli può anche provocare, in caso di difficoltà esecutive,
la rinegoziazione delle parti.
Articolo 7. ASSISTENZA
DATA DALLA ASSOCIAZIONE.
L'associazione offre soltanto l' assistenza organizzativo-logistica ed amministrativa
delle procedura attuata di norma presso lo studio Tonucci garantendo il livello
professionale del conciliatore e la omogeneità della procedura applicata
che rimane gestita direttamente dal conciliatore.
Articolo 8. RIUNIONI
COMUNI ED INCONTRI.
Le fasi standard della procedura sono sei:
- dichiarazioni introduttive del conciliatore;
- posizioni delle parti;
- chiarimento e dibattito;
- incontri riservati con ciascuna parte;
- rinegoziazione delle posizioni originali ed individuazione della zona
di possibile accordo;
- impostazione e redazione (o schema) dell'accordo finale. Firma delle
parti.
Le riunioni comuni o gli incontri separati, durante la giornata o le giornate
di negoziazione, possono alternarsi nel modo più vario secondo opportunità,
comunque senza soluzione di continuità ed in modo ragionevolmente
rapido.
Poiché nella conciliazione non esiste un vero contraddittorio il conciliatore
trova, negli incontri separati e riservati con ciascuna parte, il mezzo per
comprenderne i veri bisogni.
A tal fine, anche nella procedura collegiale, gli incontri singoli sono tenuti
solo dal conciliatore presidente imparziale.
Comunque non sono ammessi atteggiamenti dilatori, distorsioni di principi
del diritto o indagini irrilevanti ai fini della conciliazione che riguardino
la persona della controparte o attività comunque alla stessa riconducibili.
Articolo 9. DIVIETO
DI VERBALIZZARE LE DICHIARAZIONI DELLE PARTI E
DEL CONCILIATORE.
Al fine di impedire la creazione di una prova scritta riutilizzabile in sede
contenziosa (processo civile o arbitrato) non è consentito verbalizzare
né registrare le dichiarazioni delle parti e del conciliatore.
Le parti possono solo prendere appunti per uso personale.
La responsabilità precontrattuale, di norma, non trova applicazione
se non nel caso di originaria assenza della intenzione di conciliare: di
conseguenza le parti sono libere di abbandonare la riunione senza obbligo
di motivazione quando non vi abbiano più interesse.
Articolo 10. RISERVATEZZA.
Il conciliatore e le parti sono tenute alla massima segretezza su tutto quanto
appreso e dichiarato durante la conciliazione, sulla conciliazione stessa
e sui contenuti dell ' accordo finale.
Le dichiarazioni, in particolare, si ritengono effettuate in quanto sottoposte
alla condizione del tentativo di conciliazione.
In particolare le parti si impegnano, anticipatamente e per iscritto, a non
riutilizzare dette dichiarazioni in sede contenziosa come ammissione di colpa
né a citare il conciliatore come testimone.
Articolo 11. OBBLIGO
DI COOPERAZIONE.
Tutte le persone presenti hanno l' obbligo specifico di cooperare per la
riuscita del tentativo di conciliazione ivi compreso lo sforzo di dar luogo
a soluzioni creative.
In particolare le parti sono tenute a dire sempre la verità: qualora
sorgessero problemi di ritrosia o pericoli di affermazioni pregiudizievoli,
la parte potrà richiedere al conciliatore di avere con lui un incontro
riservato.
Inoltre le parti sono tenute a non omettere circostanze rilevanti, a non
tenere comportamenti - come già detto - offensivi o denigratori, a
non enfatizzare la propria posizione e a non richiedere alcuna forma di condanna
preclusiva alla soluzione creativa.
Una conseguenza intrinseca della soluzione concordata è la volontà implicita
di eseguire immediatamente e volontariamente l' accordo raggiunto.
Articolo 12. REDAZIONE
DELL'ACCORDO SCRITTO.
In caso di esito favorevole, le parti sulla base dei suggerimenti del conciliatore
redigono o fanno redigere almeno i contenuti essenziali dell' accordo consistenti
nei loro rispettivi obblighi senza attribuire forme di responsabilità.
Le parti sono invitate anche a prevedere gli effetti della mancata esecuzione
spontanea dell'accordo, ossia se riviva o meno la situazione originaria esistente
prima della conciliazione ed eventualmente i modi attraverso i quali garantirsi
al meglio la esecuzione.
Articolo 13. FINE
DELLA CONCILIAZIONE.
La procedura di conciliazione ha naturalmente termine con la firma dell'
accordo che ha, dal punto di vista giuridico, valore contrattuale vincolante
e, di norma, valore non novativo rispetto agli originari impegni delle parti
per cui si presume che rinasca la situazione originaria qualora lo accordo
non fosse rispettato.
La procedura ha termine anticipatamente quando:
- una parte non si presenti alla riunione come fissata;
- ad opinione del conciliatore si appalesi la inutilità di proseguire
in ulteriori tentativi, come ad es. in caso di mancato rispetto del presente
regolamento;
- una parte dichiari di non voler proseguire nel tentativo.
In caso di mancato accordo viene redatto un verbale scritto e firmato dal
conciliatore che lo deposita presso l’associazione; in caso di accordo
il documento viene firmato dalle parti e/o dai suoi rappresentanti nonché dal
conciliatore.
Articolo 14. RAPPORTI
CON LE PROCEDURE CONTENZIOSE.
Qualora la conciliazione abbia inizio immediatamente prima o durante una
procedura contenziosa ( arbitrato e processo civile) le parti si impegnano
a sospendere gli atti della procedura contenziosa stessa.
Articolo 15. COSTI
E SPESE.
Sono previste 2 forme di remunerazione più una terza eventuale:
- deposito per gli aspetti amministrativi;
- remunerazione del conciliatore e rimborso delle spese vive se proveniente
da fuori Roma;
- eventuale bonus in caso di successo della conciliazione, se previamente
concordato tra le parti ed il conciliatore, a fronte di un conflitto
di particolare complessità.
L'allegato tariffario deve consentire comunque alle parti di conoscere anticipatamente
qualsiasi loro onere a riguardo.
Articolo 16. GARANZIE.
Per assicurare la certezza e la correttezza dell' esecuzione dell ' accordo
finale possono applicarsi varie forme di garanzia ivi compreso il deposito
fiduciario di una somma ritenuta adeguata.
Articolo 17. PRECLUSIONE
PER IL CONCILIATORE E PER LE PARTI.
Il conciliatore non può agire nei successivi tre anni né aver
agito negli ultimi tre anni come arbitro o avvocato tra le stesse parti per
lo stesso oggetto salvo diverso accordo delle parti.
Le parti si impegnano a non citare il conciliatore come testimone, a rispettare
la più totale segretezza sui contenuti e sulla esistenza della conciliazione
e a non utilizzare in altra sede quanto emerso durante la procedura.
Articolo 18. MODULARIO.
Per favorire la speditezza della procedura di conciliazione attuata dalla
associazione sono previsti vari gruppi di moduli prestampati relativi a ciascuna
sua fase.