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    Servizi - Modelli Ex D.Lgs. 231/01
Premessa
REDAZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PER L'ESONERO DA REATI
Sintesi
Il quadro normativo di riferimento
Giurisprudenza rilevante
I soggetti giuridici destinatari delle norme ex D.Lgs. n. 231/01
I reati a cui si applica la disciplina
Ipotesi in cui ricorre la responsabilità dell’ente
Le funzioni del modello organizzativo
Efficacia del Modello in giudizio
Le sanzioni
Delitti Tentati art. 26 del D. Lgs. 231/01
La clausola di “esonero”
Passi operativi
L’Organismo di vigilanza
Le piccole imprese
Contatti

Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 (“Decreto”), ha introdotto la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”.
La normativa in questione è caratterizzata da notevole carica innovativa, dal momento che la responsabilità dell’ente si aggiunge per la prima volta nel nostro ordinamento a quella della persona fisica, autore materiale dell’illecito penalmente rilevante.

Fino all’entrata in vigore del Decreto, il principio della personalità della responsabilità penale aveva evitato all’ente qualunque conseguenza sanzionatoria di tipo penale che non fosse l’obbligazione civile prevista dagli artt. 196 e 197 c.p., per il pagamento di multe o ammende, inflitte all’ente solo in caso d’insolvibilità dell’autore materiale del fatto.

Il Decreto, all’art. 6, ha tuttavia previsto una forma di “esonero” dalla responsabilità dell’ente che dimostri di aver “adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.

La formulazione della norma pone l’adozione del sistema di controllo in termini di facoltatività, e non di obbligatorietà. Ciononostante, è evidente che in caso di sentenza penale sfavorevole, da un lato, l’ente sarebbe sottoposto ad una delle sanzioni previste dal Decreto, dall’altro, sarebbe legittimo per i soci promuovere azione di responsabilità nei confronti degli amministratori che, non predisponendo il modello di organizzazione e di controllo, non abbiano permesso all’ente di fruire dello “esonero”.
L’art. 6, comma 3, del Decreto, prevede, che le associazioni rappresentative degli enti possano redigere Codici di comportamento, sulla base dei quali andranno elaborati i singoli Modelli di organizzazione, da comunicare al Ministero della Giustizia, il quale può formulare entro trenta giorni osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i reati.
Il Ministero della Giustizia ha emanato il decreto ministeriale 201/2003 per disciplinare l’approvazione da parte del Ministero dei Codice di comportamento sottoposti al suo esame e, all’esito dei vari iter avviati il Ministero della Giustizia ha approvato finora le linee guida delle seguenti associazioni:

  • Abi
  • Ance
  • Assosim
  • Anie Federazione
  • Confindustria
  • Assobiomedica
  • Assogestioni
  • Confcommercio
  • Acea Venezia
  • Unindustria Venezia
  • Asstra
  • Assifact
  • Confcooperative
  • Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento
  • Ancc - Coop
  • Confartigianato
  • Aris
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