Il
Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 (“Decreto”),
ha introdotto la “Disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica,
a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000,
n. 300”.
La normativa in questione è caratterizzata da notevole
carica innovativa, dal momento che la responsabilità dell’ente
si aggiunge per la prima volta nel nostro ordinamento a quella
della persona fisica, autore materiale dell’illecito
penalmente rilevante.
Fino all’entrata in vigore del Decreto, il principio
della personalità della responsabilità penale
aveva evitato all’ente qualunque conseguenza sanzionatoria
di tipo penale che non fosse l’obbligazione civile
prevista dagli artt. 196 e 197 c.p., per il pagamento di
multe o ammende, inflitte all’ente solo in caso d’insolvibilità dell’autore
materiale del fatto.
Il Decreto, all’art. 6, ha tuttavia previsto una
forma di “esonero” dalla responsabilità dell’ente
che dimostri di aver “adottato ed efficacemente attuato
modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei
a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.
La formulazione della norma pone l’adozione del
sistema di controllo in termini di facoltatività,
e non di obbligatorietà. Ciononostante, è evidente
che in caso di sentenza penale sfavorevole, da un lato,
l’ente sarebbe sottoposto ad una delle sanzioni previste
dal Decreto, dall’altro, sarebbe legittimo per i
soci promuovere azione di responsabilità nei confronti
degli amministratori che, non predisponendo il modello
di organizzazione e di controllo, non abbiano permesso
all’ente di fruire dello “esonero”.
L’art. 6, comma 3, del Decreto, prevede, che le associazioni
rappresentative degli enti possano redigere Codici di comportamento,
sulla base dei quali andranno elaborati i singoli Modelli
di organizzazione, da comunicare al Ministero della Giustizia,
il quale può formulare entro trenta giorni osservazioni
sulla idoneità dei Modelli a prevenire i reati.
Il Ministero della Giustizia ha emanato il decreto ministeriale
201/2003 per disciplinare l’approvazione da parte
del Ministero dei Codice di comportamento sottoposti al
suo esame e, all’esito dei vari iter avviati il Ministero
della Giustizia ha approvato finora le linee guida delle
seguenti associazioni:
- Abi
- Ance
- Assosim
- Anie Federazione
- Confindustria
- Assobiomedica
- Assogestioni
- Confcommercio
- Acea Venezia
- Unindustria Venezia
- Asstra
- Assifact
- Confcooperative
- Federazione italiana delle industrie del legno, del
sughero, del mobile e dell'arredamento
- Ancc - Coop
- Confartigianato
- Aris
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