Soggetti
destinatari della disciplina adottata con il Decreto sono
(art. 1, comma 2) “gli enti forniti di personalità giuridica,
le società fornite di personalità giuridica
e le associazioni anche prive di personalità giuridica”.
La stessa disciplina non si applica (art. 1, comma 3) allo “Stato,
gli enti pubblici territoriali nonché gli enti che
svolgono funzioni di rilievo costituzionale” (es. partiti
e sindacati).
Con riferimento ai cd. “Reati societari”, di
cui al Decreto Legislativo n. 61 del 2002 (cfr. par. 2),
la nuova normativa si applica soltanto alle società commerciali. |