Le
sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti
da reato, graduate a seconda della gravità della
condotta criminosa, sono le seguenti:
| Sanzione pecuniaria |
L’ente risponde con
il proprio patrimonio, o con il proprio fondo comune.
L’art. 39 della Legge 262/2005 ha previsto
che le sanzioni pecuniarie di cui all’art.
25-ter Dlgs 231/2001 sono raddoppiate.
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| Sanzioni interdittive |
Interdizione dall’esercizio
dell’attività (sospensione o revoca delle
autorizzazioni, licenze o concessioni risultate funzionali
alla commissione del reato);
Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione
(salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico
servizio); |
| Confisca |
E’ sempre disposta
con la sentenza di condanna sul prezzo o profitto del
reato o su somme di denaro o su altri beni o utilità di
valore equivalente, tranne per la parte che può essere
restituita al danneggiato e salvi i diritti dei terzi
in buona fede. |
| Pubblicazione della sentenza |
Può essere disposta
in caso di applicazione di una sanzione interdittiva |
Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un
terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle
forme del tentativo, dei delitti sopra indicati.
L’Ente non risponde quando volontariamente impedisce
il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento.
In ipotesi di trasformazione dell’ente, di fusione
o scissione, il Decreto stabilisce la responsabilità dell’ente
per i fatti antecedenti alla trasformazione.
E’ possibile, inoltre, che il Pubblico Ministero, in
presenza, da un lato di gravi indizi con riguardo all’esistenza
della responsabilità dell’ente e, dall’altro,
fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto
il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa specie
di quello per cui si procede, può chiedere l’applicazione
in via cautelare di una delle sanzioni interdittive previste
dalla tabella che precede.
Presso il casellario giudiziale centrale è istituita
l’Anagrafe Nazionale delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato, presso cui vengono iscritte le sentenze
e i decreti contro gli enti a norma del Decreto, purchè irrevocabili,
e i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell’esecuzione,
e non più soggetti ad impugnazione.
Diverso regime sanzionatorio è stato individuato con
riferimento ai Reati societari che vengano commessi nell’interesse
della società “da amministratori, direttori
generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro
vigilanza”. In questo caso è stata scelta la
via della sola sanzione pecuniaria.
Per assicurare la necessaria “graduazione” della
pena, il legislatore ha previsto un meccanismo di irrogazione
inusuale. Il Giudice è chiamato a valutare una serie
di elementi, quali il livello di gravità del fatto,
le condizioni economiche dell’ente, il suo grado di
responsabilità, ed a comminare la sanzione, espressa
in “quote”. A tali quote il Decreto ha attribuito
un valore in Lire (il Decreto è anteriore all’introduzione
dell’Euro), che va da un minimo di Lit. 500.000 (oggi € 258,23)
ad un massimo di Lit. 3.000.000 (oggi € 1.549,00), sicché le
sanzioni variano da un minimo di € 25.822,00 a un massimo
di € 1.549.370,00.
E’ il Giudice a fissare il valore della quota in sede
di irrogazione della sanzione. |