Paradossalmente,
la creazione di un sistema di prevenzione e di controllo
che sia realmente efficace è decisamente più complessa
in realtà di piccole dimensioni, in cui spesso la
parte gestionale, amministrativa è strettamente
legata a quella squisitamente operativa ed in cui l’istituzione
di un organo di controllo ad hoc potrebbe non essere sostenibile
dal punto di vista economico.
Il Decreto, a questo proposito, sancisce la possibilità che
i compiti di controllo possano essere svolti direttamente
dall’organo dirigente.
A maggior ragione, in casi di questo tipo, la soluzione
preferibile sembra essere quella di avvalersi di professionisti
esterni.
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In questo mutato contesto normativo, si inserisce il ruolo
del professionista, diretto, da un lato, a evidenziare
ai Clienti l’opportunità di dotarsi dei
c.d. Modelli di organizzazione e di controllo, dall’altro,
finalizzato a fornire l’assistenza per la redazione
di quei Modelli, l’istituzione dell’Organo
societario di vigilanza e successivamente per l’assistenza
per gli aggiornamenti del Modello correlati allo sviluppo
della realtà aziendale.
Lo Studio, già all’introduzione della normativa
e tuttora, continua ad organizzare presso le sedi dei propri
Clienti un seminario informativo e di approfondimento,
diretto ad illustrare il Progetto per la realizzazione
di un Modello non generico, ma che risponda alle esigenze
di ogni specifica realtà aziendale, che possa essere
ritenuto “idoneo” e, quindi, scriminante.
Alla definizione del Progetto, secondo le specifiche modalità da
concordare, intervengono più legali esperti nelle
varie discipline del diritto penale, societario, del lavoro,
del diritto amministrativo, unitamente a dottori commercialisti
ed esperti di organizzazione, di procedure e di sistemi
di controllo interno.
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