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    Servizi - Modelli Ex D.Lgs. 231/01
Delitti Tentati art. 26 del D. Lgs. 231/01
REDAZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PER L'ESONERO DA REATI
Premessa
Sintesi
Giurisprudenza rilevante
Il quadro normativo di riferimento
I soggetti giuridici destinatari delle norme ex D.Lgs. n. 231/01
I reati a cui si applica la disciplina
Ipotesi in cui ricorre la responsabilità dell’ente
Le funzioni del modello organizzativo
Efficacia del Modello in giudizio
Le sanzioni
La clausola di “esonero”
Passi operativi
L’Organismo di vigilanza
Le piccole imprese
Contatti

Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sopra indicati.
L’Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento.

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In ipotesi di trasformazione dell’ente, di fusione o scissione, il Decreto stabilisce la responsabilità dell’ente per i fatti antecedenti alla trasformazione.

E’ possibile, inoltre, che il Pubblico Ministero, in presenza, da un lato di gravi indizi con riguardo all’esistenza della responsabilità dell’ente e, dall’altro, fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa specie di quello per cui si procede, può chiedere l’applicazione in via cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dalla tabella che precede.

Presso il casellario giudiziale centrale è istituita l’Anagrafe Nazionale delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato, presso cui vengono iscritte le sentenze e i decreti contro gli enti a norma del Decreto, purchè irrevocabili, e i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell’esecuzione, e non più soggetti ad impugnazione.

Diverso regime sanzionatorio è stato individuato con riferimento ai Reati societari che vengano commessi nell’interesse della società “da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza”. In questo caso è stata scelta la via della sola sanzione pecuniaria.

Per assicurare la necessaria “graduazione” della pena, il legislatore ha previsto un meccanismo di irrogazione inusuale. Il Giudice è chiamato a valutare una serie di elementi, quali il livello di gravità del fatto, le condizioni economiche dell’ente, il suo grado di responsabilità, ed a comminare la sanzione, espressa in “quote”. A tali quote il Decreto ha attribuito un valore in Lire (il Decreto è anteriore all’introduzione dell’Euro), che va da un minimo di Lit. 500.000 (oggi € 258,23) ad un massimo di Lit. 3.000.000 (oggi € 1.549,00), sicché le sanzioni variano da un minimo di € 25.822,00 a un massimo di € 1.549.370,00.

E’ il Giudice a fissare il valore della quota in sede di irrogazione della sanzione.

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