Le sanzioni
pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in
relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei
delitti sopra indicati.
L’Ente non risponde quando volontariamente impedisce
il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento.
*****
In ipotesi di trasformazione dell’ente, di fusione
o scissione, il Decreto stabilisce la responsabilità dell’ente
per i fatti antecedenti alla trasformazione.
E’ possibile, inoltre, che il Pubblico Ministero,
in presenza, da un lato di gravi indizi con riguardo all’esistenza
della responsabilità dell’ente e, dall’altro,
fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto
il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa
specie di quello per cui si procede, può chiedere
l’applicazione in via cautelare di una delle sanzioni
interdittive previste dalla tabella che precede.
Presso il casellario giudiziale centrale è istituita
l’Anagrafe Nazionale delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato, presso cui vengono iscritte le sentenze
e i decreti contro gli enti a norma del Decreto, purchè irrevocabili,
e i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell’esecuzione,
e non più soggetti ad impugnazione.
Diverso regime sanzionatorio è stato individuato
con riferimento ai Reati societari che vengano commessi
nell’interesse della società “da amministratori,
direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte
alla loro vigilanza”. In questo caso è stata
scelta la via della sola sanzione pecuniaria.
Per assicurare la necessaria “graduazione” della
pena, il legislatore ha previsto un meccanismo di irrogazione
inusuale. Il Giudice è chiamato a valutare una serie
di elementi, quali il livello di gravità del fatto,
le condizioni economiche dell’ente, il suo grado
di responsabilità, ed a comminare la sanzione, espressa
in “quote”. A tali quote il Decreto ha attribuito
un valore in Lire (il Decreto è anteriore all’introduzione
dell’Euro), che va da un minimo di Lit. 500.000 (oggi € 258,23)
ad un massimo di Lit. 3.000.000 (oggi € 1.549,00),
sicché le sanzioni variano da un minimo
di € 25.822,00
a un massimo di € 1.549.370,00.
E’ il Giudice a fissare il valore della quota in
sede di irrogazione della sanzione.
|