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    Servizi - Riforma Diritto del Lavoro
Le forme di flessibilità
ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 30/2003 (LEGGE BIAGI) ED AI RELATIVI DECRETI LEGISLATIVI
IN MATERIA DI RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
Introduzione
Il quadro normativo di riferimento
I soggetti destinatari
Contatti

Lavoro a tempo parziale
Il legislatore è intervenuto apportando modifiche estremamente incisive e volte ad uno snellimento dell’istituto, nell’ottica di incentivarne il ricorso.

In particolare merita di essere segnalata, tra le altre, la nuova disciplina delle c.d clausole elastiche e flessibili, che può determinare una rivisitazione globale delle modalità di utilizzo del lavoro a tempo parziale, sia per le aziende che per i lavoratori.

Rispetto a quanto effettuato in precedenza, il decreto ha utilizzato una tecnica di revisione della vigente normativa, di guisa che si può affermare che la riforma del lavoro a tempo parziale sembra aver raggiunto un buon equilibrio tra contrattazione collettiva ed individuale.

Su questo quadro di riferimento, dunque, è assolutamente necessario avvalersi della necessaria consulenza per conoscere le opportunità offerte dalla normativa, al fine di cogliere tutte le possibilità che si presentano per la migliore realizzazione dei vari interessi.

Lavoro ripartito
Il lavoro ripartito, o job sharing, ha avuto origine negli Stati Uniti e, successivamente, si è diffuso in vari Paesi del continente europeo, compresa l’Italia, ove è già stato disciplinato da alcuni contratti collettivi di lavoro.

Si tratta di una fattispecie di notevole interesse, in quanto, a livello potenziale, può determinare vantaggi per l’impresa ed i lavoratori interessati (potenziale maggiore intensità e produttività del lavoro, teorico miglioramento della qualità della vita, con un’ulteriore possibilità di gestione dei tempi personali e di lavoro, ecc.).

Concettualmente distinto dal lavoro a tempo parziale, seppure per taluni aspetti ad esso assimilato, il lavoro ripartito dunque si pone come una leva di notevole flessibilità della prestazione lavorativa, a condizione che si proceda ad una preventiva ed attenta valutazione dell’organizzazione e dei flussi di lavoro in uno con la predisposizione di un testo contrattuale che disciplini puntualmente vari aspetti derivanti dalla solidarietà che connota l’obbligazione dei lavoratori (si pensi, per esempio, alla malattia, alla valutazione professionale, alla cessazione del rapporto, e così via).

Gli avvocati del dipartimento Lavoro hanno approfondito i vari aspetti non disciplinati dalle norme e dalla contrattazione collettiva, predisponendo soluzioni testuali che garantiscono il contemperamento delle diverse esigenze delle parti nel rispetto delle norme lavoristiche inderogabili.

Lavoro intermittente
In attesa dell’intervento della contrattazione collettiva, o, bisogna valutare per tempo le notevoli opportunità derivanti dal lavoro intermittente, sulla base del decreto emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Se si ipotizza, come sembra logico, che tale fattispecie possa essere applicata a una notevole gamma di attività, è consequenziale affermare che già da adesso le aziende debbano porsi l’esigenza di valutare quali settori operativi e con quali modalità si possa teorizzare il ricorso al lavoro intermittente, con o senza indennità di disponibilità, che assicurerà lo svolgimento della prestazione lavorativa in relazione alle concrete esigenze che di volta in volta si presenteranno.

Contratto di inserimento ed apprendistato
Il contratto di inserimento persegue finalità di agevolare, mediante la definizione di uno specifico progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di particolari categorie di persone.

Al riguardo si ricorda che destinatari del contratto sono, tra l’altro, i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, con la logica conseguenza che tale strumento si presenta di particolare interesse sia per le imprese, sia per i lavoratori che possono contare su un istituto che garantisce la coniugazione di lavoro e formazione secondo una prospettiva di possibile stabilità occupazionale.

Ovviamente si richiede che il contratto sia stipulato nel pieno rispetto delle previsioni normative (si pensi, per esempio, al progetto di inserimento, alla forma ed alla durata) e che il rapporto si sviluppi secondo le linee stabilite dal legislatore.

Analogamente si deve ragionare con riferimento all’apprendistato, unico vero contratto con contenuto formativo, la cui rinnovata valenza si potrà comprendere appieno non appena saranno entrati in vigore i provvedimenti regionali.

Il lavoro a progetto
Ferma restando la disciplina per gli agenti ed i rappresentanti di commercio dal 24 ottobre 2003 il cosidetto lavoro a progetto implica che i relativi rapporti debbano essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.

Quindi, se un committente vuole avvalersi dell’opera di un determinato collaboratore, senza instaurare un rapporto di lavoro dipendente, né un rapporto societario, deve scegliere tra un contratto di lavoro autonomo, un contratto di associazione in partecipazione ovvero, appunto, un contratto di lavoro a progetto, il che, evidentemente, richiede in ogni caso una adeguata e mirata consulenza, la quale, considerando le esigenze dell’azienda, implica un attento studio della fattispecie concreta e la realizzazione di un testo contrattuale conforme alle prescrizioni della legge ed alla natura sostanziale del rapporto.

Gli avvocati del Dipartimento Lavoro hanno già predisposto vari testi di contratti di lavoro a progetto, fornendo tutta la necessaria assistenza alle aziende nella valutazione delle loro esigenze e nell’individuazione del progetto medesimo.

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