Lavoro
a tempo parziale
Il legislatore è intervenuto apportando modifiche
estremamente incisive e volte ad uno snellimento dell’istituto,
nell’ottica di incentivarne il ricorso.
In particolare merita di essere segnalata, tra le altre,
la nuova disciplina delle c.d clausole elastiche e flessibili,
che può determinare una rivisitazione globale delle
modalità di utilizzo del lavoro a tempo parziale,
sia per le aziende che per i lavoratori.
Rispetto a quanto effettuato in precedenza, il decreto
ha utilizzato una tecnica di revisione della vigente normativa,
di guisa che si può affermare che la riforma del
lavoro a tempo parziale sembra aver raggiunto un buon equilibrio
tra contrattazione collettiva ed individuale.
Su questo quadro di riferimento, dunque, è assolutamente
necessario avvalersi della necessaria consulenza per conoscere
le opportunità offerte dalla normativa, al fine
di cogliere tutte le possibilità che si presentano
per la migliore realizzazione dei vari interessi.
Lavoro ripartito
Il lavoro ripartito, o job sharing, ha avuto origine negli
Stati Uniti e, successivamente, si è diffuso in
vari Paesi del continente europeo, compresa l’Italia,
ove è già stato disciplinato da alcuni
contratti collettivi di lavoro.
Si tratta di una fattispecie di notevole interesse, in
quanto, a livello potenziale, può determinare vantaggi
per l’impresa ed i lavoratori interessati (potenziale
maggiore intensità e produttività del lavoro,
teorico miglioramento della qualità della vita,
con un’ulteriore possibilità di gestione dei
tempi personali e di lavoro, ecc.).
Concettualmente distinto dal lavoro a tempo parziale,
seppure per taluni aspetti ad esso assimilato, il lavoro
ripartito dunque si pone come una leva di notevole flessibilità della
prestazione lavorativa, a condizione che si proceda ad
una preventiva ed attenta valutazione dell’organizzazione
e dei flussi di lavoro in uno con la predisposizione di
un testo contrattuale che disciplini puntualmente vari
aspetti derivanti dalla solidarietà che connota
l’obbligazione dei lavoratori (si pensi, per esempio,
alla malattia, alla valutazione professionale, alla cessazione
del rapporto, e così via).
Gli avvocati del dipartimento Lavoro hanno approfondito
i vari aspetti non disciplinati dalle norme e dalla contrattazione
collettiva, predisponendo soluzioni testuali che garantiscono
il contemperamento delle diverse esigenze delle parti nel
rispetto delle norme lavoristiche inderogabili.
Lavoro intermittente
In attesa dell’intervento della contrattazione collettiva,
o, bisogna valutare per tempo le notevoli opportunità derivanti
dal lavoro intermittente, sulla base del decreto emanato
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Se si ipotizza, come sembra logico, che tale fattispecie
possa essere applicata a una notevole gamma di attività, è consequenziale
affermare che già da adesso le aziende debbano porsi
l’esigenza di valutare quali settori operativi e
con quali modalità si possa teorizzare il ricorso
al lavoro intermittente, con o senza indennità di
disponibilità, che assicurerà lo svolgimento
della prestazione lavorativa in relazione alle concrete
esigenze che di volta in volta si presenteranno.
Contratto di inserimento ed apprendistato
Il contratto di inserimento persegue finalità di
agevolare, mediante la definizione di uno specifico progetto
individuale di adattamento delle competenze professionali
del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento
o il reinserimento nel mercato del lavoro di particolari
categorie di persone.
Al riguardo si ricorda che destinatari del contratto sono,
tra l’altro, i soggetti di età compresa tra
i 18 ed i 29 anni, con la logica conseguenza che tale strumento
si presenta di particolare interesse sia per le imprese,
sia per i lavoratori che possono contare su un istituto
che garantisce la coniugazione di lavoro e formazione secondo
una prospettiva di possibile stabilità occupazionale.
Ovviamente si richiede che il contratto sia stipulato
nel pieno rispetto delle previsioni normative (si pensi,
per esempio, al progetto di inserimento, alla forma ed
alla durata) e che il rapporto si sviluppi secondo le linee
stabilite dal legislatore.
Analogamente si deve ragionare con riferimento all’apprendistato,
unico vero contratto con contenuto formativo, la cui rinnovata
valenza si potrà comprendere appieno non appena
saranno entrati in vigore i provvedimenti regionali.
Il lavoro a progetto
Ferma restando la disciplina per gli agenti ed i rappresentanti
di commercio dal 24 ottobre 2003 il cosidetto lavoro
a progetto implica che i relativi rapporti debbano essere
riconducibili ad uno o più progetti specifici
o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal
committente e gestiti autonomamente dal collaboratore
in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento
con la organizzazione del committente e indipendentemente
dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.
Quindi, se un committente vuole avvalersi dell’opera
di un determinato collaboratore, senza instaurare un rapporto
di lavoro dipendente, né un rapporto societario,
deve scegliere tra un contratto di lavoro autonomo, un
contratto di associazione in partecipazione ovvero, appunto,
un contratto di lavoro a progetto, il che, evidentemente,
richiede in ogni caso una adeguata e mirata consulenza,
la quale, considerando le esigenze dell’azienda,
implica un attento studio della fattispecie concreta e
la realizzazione di un testo contrattuale conforme alle
prescrizioni della legge ed alla natura sostanziale del
rapporto.
Gli avvocati del Dipartimento Lavoro hanno già predisposto
vari testi di contratti di lavoro a progetto, fornendo
tutta la necessaria assistenza alle aziende nella valutazione
delle loro esigenze e nell’individuazione del progetto
medesimo.
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